Modifiche al d.lgs. 81/08 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro d.lgs. 81/08

Il Decreto-legge 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro) convertito in legge il 17 dicembre 2021 ha introdotto una serie di importanti modifiche al Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 meglio conosciuto come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Le modifiche introdotte riguardano 14 articoli facenti parte per la quasi totalità al Titolo I, le più rilevanti riguardano la formazione e l’addestramento, la figura del proposto e la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14).

Formazione e addestramento

Le modifiche prevedono che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni provveda ad accorpare i vari accordi sulla formazione e al contempo a rivisitarli e modificarli, al fine di garantire l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore e l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento.

Le novità:

  • Viene inserita la figura del datore di lavoro tra i destinatari dell’obbligo di formazione, soggetto che finora non era sottoposto a tale obbligo se si escludono i datori di lavoro che svolgono direttamente la funzione di RSPP;
  • Viene chiarita la modalità di esecuzione dell’addestramento che consiste in una prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste inoltre nell’esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato;
  • La formazione dei preposti deve essere svolta interamente in modalità in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale invece dell’attuale cadenza quinquennale.

Preposto

Vengono specificate e ampliate le funzioni de preposto la cui figura assume maggior centralità nell’ambito della sicurezza sul lavoro aziendale. A tal proposito concorre l’importante modifica dell’art. 19 – obblighi del preposto al quale alla lettera a) oltre al già presente obbligo di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge delle disposizioni aziendali, viene aggiunto che “in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.”

Inoltre alla lettera f-bis) viene aggiunto che “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

L’importanza del ruolo del preposto viene ribadita anche nell’ambito dell’art. 26 riguardante i lavori in appalto dove al punto 8-bis viene inserito l’obbligo per i datori di lavoro delle ditte appaltatrici e subappaltatrici di indicare il personale che svolge la funzione di preposto.

L’importanza di questa figura viene ripresa anche nel contesto degli obblighi del Datore di lavoro e del dirigente presenti nell’art. 18 dove alla lettera b-bis) viene previsto di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.

Sospensione dell’attività imprenditoriale

Oltre alle novità sopra descritte, vi è anche la profonda variazione dell’articolo 14 con la modifica dei presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa al fine di contrastare il lavoro irregolare. Tale potere di sospensione spetta al personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e ai servizi ispettivi delle ASL nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Il provvedimento di sospensione può scattare nei seguenti casi:

  • la rilevazione da parte degli organi ispettivi di almeno il 10% dei lavoratori presenti al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di lavoro. I lavoratori da conteggiare sono quelli definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 ovvero i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, i collaboratori familiari e i tirocinanti di formazione e orientamento, nonché i lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva. Restano esclusi soltanto i coadiuvanti familiari e i soci d’opera delle società diverse dalle cooperative oltre che al lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
  • in presenza di gravi violazioni individuate nell’Allegato I riassunte di seguito:
  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione.
  3. Mancata formazione ed addestramento.
  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
  5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
  6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto.
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Per quanto riguarda il DVR, nel caso in cui in sede di accesso venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, il provvedimento di sospensione potrà avere decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale si potrà provvedere all’esibizione del documento. Il provvedimento di sospensione potrà essere annullato solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente alla data di emissione del provvedimento stesso.

In merito alla formazione e addestramento, la circolare n. 4 dell’INL precisa che il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione ai seguenti corsi:

  • Utilizzo di attrezzatura da lavoro di cui all’art. 73 disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012;
  • Utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito;
  • Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
  • Lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;
  • Formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.

Il nuovo articolo non richiede più che le violazioni siano reiterate, è quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’elenco sopra riportato per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.

Da sottolineare che gli effetti del provvedimento di sospensione riguardano solo la parte dall’attività imprenditoriale interessata dalla violazione (unità produttiva, cantiere, ecc.) e non all’intera impresa.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Viene notevolmente ampliata la competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in termini di vigilanza, che passa dal solo settore delle costruzioni edili, all’intero ambito della sicurezza sul lavoro equiparando quindi i poteri ispettivi dell’INL a quelli delle ASL.